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In linea con le normative vigenti e le best practice i soggetti segnalanti possono essere soggetti apicali o subordinati o terze parti che siano testimoni di condotte illecite o irregolari, ovvero:

  1. Lavoratore subordinato del settore privato (ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
  2. Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato (ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015)
  3. Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
  4. Libero professionista/consulente che presta la propria attività presso soggetti del settore privato;
  5. Volontario/tirocinante che presta la propria attività presso soggetti del settore privato
  6. Azionista
  7. Persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti relativi a:

  1. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o degli atti nazionali indicati nell’Allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme nazionali attuative degli atti dell’Unione Europea relativi ai settori indicati nell’Allegato alla direttiva 2019/1937 (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita’ dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ex art. 325 TFUE;
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  4. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori menzionati nei punti precedenti;
  5. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

  1. Questioni di carattere personale del segnalante;
  2. Rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, degli eventuali terzi citati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora:

  1. Sia stata già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
  2. Si abbiano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa essere motivo di ritorsione/discriminazione;
  3. Si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nei casi elencati, la segnalazione deve essere inviata esclusivamente ad ANAC tramite le modalità previste e disponibili sul sito web dell’Autorità.

ANAC | Home page – www.anticorruzione.it